Art. 49
La Regione consulta gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e le altre organizzazioni sociali ed attua anche forme di intesa e di concerto con gli Enti locali nei casi e con le modalita' stabiliti da leggi regionali in materie di competenza degli Enti locali medesimi. La Regione promuove altresi' indagini, inchieste, incontri e conferenze su problemi specifici dei settori di sua competenza.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
