Art. 48
La Regione riconosce nella partecipazione degli enti locali alla sua attivita', anche legislativa e politico-amministrativa, un momento essenziale dell'autonomia e del decentramento politico ed amministrativo. Favorisce il potenziamento effettivo della autonomia dei Comuni e delle Province e ne coordina l'azione con gli obiettivi della programmazione.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
