La Regione riconosce nella partecipazione degli enti locali alla sua attivita', anche legislativa e politico-amministrativa, un momento essenziale dell'autonomia e del decentramento politico ed amministrativo. Favorisce il potenziamento effettivo della autonomia dei Comuni e delle Province e ne coordina l'azione con gli obiettivi della programmazione.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art48 · fonte su Normattiva