1. La Regione ispira la propria azione al principio della collaborazione con i Comuni e le Province, per concorrere al pieno e coordinato sviluppo del sistema delle autonomie locali. A questo fine organizza la propria iniziativa secondo i principi della delega e del decentramento, predisponendo:

  • a)forme di confronto e di raccordo con gli enti locali sui rispettivi indirizzi e programmi;
  • b)procedure per informare l'attivita' amministrativa ai criteri della semplicita' e della trasparenza. 2. Partecipa con questi principi, nelle forme consentite dall'ordinamento statale, a processi di collaborazione e di raccordo con altre Regioni, nonche' con analoghe istituzioni di altri Stati. 3. Stabilisce forme di collegamento con gli organi della Comunita' Europea, per l'esercizio delle sue funzioni relative all'applicazione dei regolamenti comunitari ed alla attuazione delle direttive. Previa intesa con il Governo e nell'ambito degli atti di indirizzo e di coordinamento statale, svolge attivita' promozionale all'estero nelle materie di propria competenza. 4. La Regione, in armonia con la Costituzione e per il conseguimento delle finalita' generali della programmazione, opera per realizzare forme di collegamento e di cooperazione fra gli organi statali e regionali.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art15 · fonte su Normattiva