Art. 1 (Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente)
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[1]DOCUMENTO N. 8
[2]Accordo fra l'Unione doganale italo-albanese e la Spagna per l'istituzione di una Commissione mista permanente
[3]Il Governo Italiano, in nome dell'Unione doganale italo-albanese, ed il Governo Spagnolo, desiderosi di facilitare la collaborazione economica fra i due Paesi, hanno stabilito quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]Entro un mese dall'entrata in vigore di questo Accordo sara' costituita una Commissione mista permanente.
[6]Ciascuno dei Governi contraenti designera' una Delegazione governativa, comunicandone all'altro la composizione. I presidenti delle due Delegazioni avranno facolta' di nominare membri supplenti, di aggregare esperti e di istituire sottocommissioni miste per l'esame di questioni particolari.
[7]Le riunioni della Commissione mista e delle Sottocommissioni avranno luogo secondo le necessita' e saranno indette d'accordo fra i due presidenti, i quali fisseranno la data ad il luogo delle sedute e l'ordine del giorno dei lavori.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025
