Art. 2 (Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025. 44 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Laaggiunto: Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente tolto: dovra' deliberare circa i provvedimenti che convenga adottare per regolare lo scambio commerciale, le comunicazioni ferroviarie, marittime ed aeree fra i due Paesi ed, in generale, tutti i provvedimenti che comunque possano giovare ad una piu' stretta collaborazione economica fra i due Paesi.aggiunto: -art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1348~accordo-per-l-istituzione-di-una-commissione-mista-permanent-art2 · fonte del testo