Art. 3 (Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente)
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[1]Questo Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Detto scambio avverra' in Roma.
[2]In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e gli hanno apposto i loro sigilli.
[3]Fatto in Madrid, in doppio esemplare, in lingua italiana ed in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede, 18 maggio 1940.
[4]Per l'Italia
[5]GASTONE GAMBARA
[6]Per la Spagna
[7]JUAN BEIGBREDER
[8]Visto, d'ordine di' Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
[9]Imperatore d'Etiopia
[10]Il Ministro per gli affari esteri
[11]CIANO
Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025
