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[1]L'Accordo di pagamento fra l'Italia e la Spagna del 22 gennaio 1936 cessa di aver vigore con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

[2]Il saldo del conto di compensazione istituito dal citato Accordo verra' utilizzato in conformita' alle intese che al riguardo intercorreranno fra il Governo italiano e il Governo spagnolo.

[3]Gli importi che successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo saranno versati in Italia ed in Spagna a fronte di debiti il cui regolamento doveva essere effettuato ai sensi dell'Accordo del 22 gennaio 1936, saranno trasferiti in conformita' alle disposizioni del Protocollo complementare firmato in data d'oggi.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1348~art10 · fonte del testo