Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025. 91 parole tolte, 22 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'importazione nell'Unione delle merci di origine spagnola sara' ammessa, per la durata del presente Accordo, nei limiti dei contingenti annuali indicati nell'annessa lista A.
tolto: Reciprocamente, l'importazione in Spagna delle merci di origine dell'Unione sara' ammessa nei limiti dei contingenti annuali indicati nell'annessa lista B.
tolto: I contingenti indicati nelle liste A e B debbono considerarsi annuali; essi saranno, pero', distribuiti in ragione del 50% per ogni semestre, ad eccezione delle merci aventi carattere stagionale. Le quote di contingente non utilizzate nel primo semestre dell'anno saranno automaticamente aggiunte a quelle del secondo semestre.aggiunto: Accordo per regolare gli scambi commerciali reciproci ed i relativi pagamenti-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1348~art2 · fonte del testo