Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Alla scadenza del presente Accordo i debitori del Paese a favore del quale esista un saldo non trasferito dovranno continuare ad eseguire i loro versamenti secondo le disposizioni del presente Accordo, sino alla totale estinzione del saldo stesso.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025
