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Alla scadenza del presente Accordo i debitori del Paese a favore del quale esista un saldo non trasferito dovranno continuare ad eseguire i loro versamenti secondo le disposizioni del presente Accordo, sino alla totale estinzione del saldo stesso.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1348~art11 · fonte del testo