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L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e l'Instituto Español de Moneda Extranjera fisseranno di comune intesa le modalita' necessarie per assicurare la regolare applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1348~art12 · fonte del testo