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[1]L'importazione nell'Unione delle merci di origine spagnola sara' ammessa, per la durata del presente Accordo, nei limiti dei contingenti annuali indicati nell'annessa lista A.

[2]Reciprocamente, l'importazione in Spagna delle merci di origine dell'Unione sara' ammessa nei limiti dei contingenti annuali indicati nell'annessa lista B.

[3]I contingenti indicati nelle liste A e B debbono considerarsi annuali; essi saranno, pero', distribuiti in ragione del 50% per ogni semestre, ad eccezione delle merci aventi carattere stagionale. Le quote di contingente non utilizzate nel primo semestre dell'anno saranno automaticamente aggiunte a quelle del secondo semestre.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1348~art2 · fonte del testo