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[1]Qualora le rispettive importazioni non si effettuino secondo il rapporto previsto dagli Accordi in vigore, i due Governi prenderanno le opportune intese al fine di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire il rapporto predetto.
[2]A tale scopo ognuno dei due Governi potra' promuovere la convocazione della Commissione mista permanente italo-spagnola nel termine di un mese.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025
