Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025. 253 parole tolte, 22 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: a) Gli importi versati dai debitori nell'Unione saranno portati dall'istituto nazionale per i cambi con l'estero a credito di un conto in lire italiane, infruttifero di interessi, da aprire al none dell'Instituto Español de Moneda Extranjera.

tolto: Di tali versamenti l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero dara' giornalmente notizia all'Instituto Español de Moneda Extranjera a mezzo di appositi elenchi corredati di tutte le notizie e dettagli necessari.

tolto: L'Instituto Español de Moneda Extranjera, procedera' al pagamento ai creditori rispettivi del controvalore in pesetas degli importi in lire indicati negli elenchi di cui sopra, e cio' nell'ordine cronologico dei versamenti eseguiti nell'Unione.

tolto: Per la conversione in pesetas degli importi in lire risultanti dai predetti elenchi verra' applicato il cambio del giorno in cui il pagamento e' disposto, determinato ai sensi delle disposizioni del successivo articolo.

tolto: b) L'Instituto Español de Moneda Extranjera trasmettera' giornalmente, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, l'elenco dei versamenti eseguiti dai debitori in Spagna. Su tali elenchi saranno riportate tutte le notizie ed i dettagli necessari e sara' indicato, oltre all'importo in pesetas versato da ciascun debitore, il controvalore in lire italiane calcolato in base al cambio del giorno del versamento stesso, determinato ai sensi del successivo articolo.

tolto: L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, nell'ordine cronologico dei versamenti eseguiti in Spagna e nei limiti delle disponibilita' esistenti nel conto previsto alla lettera a) del presente articolo e per il debito del conto stesso, disporra' per il pagamento ai creditori nell'Unione degli importi in lire indicati sugli elenchi di cui sopra.aggiunto: Accordo per regolare gli scambi commerciali reciproci ed i relativi pagamenti-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1348~art6 · fonte del testo