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[1]Di comune intesa fra il Ministero per gli scambi e per le valute ed il Ministero di industria e commercio spagnolo potranno essere autorizzate operazioni di compensazione privata.

[2]Il regolamento di tali operazioni dovra' avvenire in conformita' alle norme fissate dal presente Accordo.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1348~art9 · fonte del testo