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[1]IV.

[2]ACCORDO C.

[3]Accordo per la sistemazione dell'Istituto di credito comunale e dell'Istituto di credito fondiario della provincia dell'Istria.

[4]Art. 1.

[5]I crediti dell'Istituto di credito comunale e quelli dell'Istituto di credito fondiario esistenti al 1° novembre 1930 verso le persone fisiche e giuridiche di cui gli allegati n. 1 e n. 2 vengono ceduti, nelle loro consistenze riferite alla data indicata al Comune patrimoniale di Castua.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~accordo-c-art1 · fonte del testo