Art. 4 (Accordo C)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I crediti degli Istituti che saranno pagati secondo le disposizioni dell'art. 2 entro il termine fissato dalla Convenzione generale si considerano definitivamente ceduti al Comune patrimoniale di Castua dal 1° novembre 1930.
tolto: L'ammontare di eventuali pagamenti che dovessero venir fatti nel frattempo da persone fisiche o giuridiche di cui gli allegati al presente accordo, sara' versato a favore del Comune cessionario dagli Istituti interessati in deposito fruttifero alla Cassa di risparmio di Pola e sara' consegnato allo stesso il giorno del pagamento da parte di questo degli importi transatti.aggiunto: Accordo C-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~accordo-c-art4 · fonte del testo