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[1]I crediti degli Istituti che saranno pagati secondo le disposizioni dell'art. 2 entro il termine fissato dalla Convenzione generale si considerano definitivamente ceduti al Comune patrimoniale di Castua dal 1° novembre 1930.

[2]L'ammontare di eventuali pagamenti che dovessero venir fatti nel frattempo da persone fisiche o giuridiche di cui gli allegati al presente accordo, sara' versato a favore del Comune cessionario dagli Istituti interessati in deposito fruttifero alla Cassa di risparmio di Pola e sara' consegnato allo stesso il giorno del pagamento da parte di questo degli importi transatti.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~accordo-c-art4 · fonte del testo