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Detto Comune sara' autorizzato a chiedere ed ottenere in base a questo accordo, senza ulteriore intervento o consenso dell'Istituto cedente, verso semplice esibizione della debitoriale costituente il titolo di credito, il trasferimento tavolare a proprio nome dei rispettivi diritti di pegno nelle partite tavolari del debitore.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~accordo-c-art5 · fonte del testo