Art. 5 (Accordo C)
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Detto Comune sara' autorizzato a chiedere ed ottenere in base a questo accordo, senza ulteriore intervento o consenso dell'Istituto cedente, verso semplice esibizione della debitoriale costituente il titolo di credito, il trasferimento tavolare a proprio nome dei rispettivi diritti di pegno nelle partite tavolari del debitore.
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
