Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi stipulati a Pola, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 12 dicembre 1930:
[7]1° Convenzione generale per la sistemazione degli interessi patrimoniali dell'ex provincia dell'Istria e dell'ex Camera di commercio e d'industria;
[8]2° Accordo (Accordo A) riguardante la Fondazione Pobar;
[9]3° Accordo (Accordo B) riguardante i fondi confraternali ex-veneti;
[10]4° Accordo (Accordo C) riguardante l'Istituto di credito comunale e l'Istituto di credito fondiario dell'Istria;
[11]5° Accordo (Accordo D) riguardante l'ex comune di Castua, l'ex Comitato stradale di Volosca-Abbazia e l'ex Consorzio agrario di Castua.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]MUSSOLINI - JUNG - ACERBO.
[16]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
