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[1]Il Consorzio agrario di Castua il cui patrimonio - eccezion fatta per l'importo di cor. 20.000 in deposito presso la Cassa di risparmio postale di Vienna - e' stato in massima, suddiviso non viene ammesso alla ripartizione, verso rinunzia da parte dello stesso di qualsiasi rifusione per materiali ceduti ad ex associati ora cittadini italiani.

[2]La parte italiana resta tuttavia creditrice dell'importo di cor. 10.000, pari al 50% del deposito accertato presso la Cassa di risparmio postale di Vienna.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~art19 · fonte del testo