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[1]Gli attivi ed i passivi del presente accordo, esclusi i debiti verso privati di cui l'art. 14 (allegato n. 8) saranno trattati conformemente a quanto stabilito dall'art. 15 della Convenzione generale.
[2]Fatto a Pola il 12 dicembre 1930 in italiano e in serbo-croato in due esemplari, uno dei quali sara' consegnato a ciascuno degli Stati.
[3]In caso di divergenza fara' fede il testo italiano.
[4]CHERSI CUKAR SERRA PERCIC DRAGHICCHIO JELUSIC
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
