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[1]Il valore del patrimonio dell'ex comune patrimonialc di Castua - escluso la proprieta' boschiva - resta fissato al 26 maggio 1921 in L. 543.000 (allegato n. 1); la parte rimasta in territorio italiano - sempre esclusa la proprieta' boschiva - viene valutata alla stessa data in L. 160.000 (allegato n. 2).

[2]La differenza in meno della meta' viene accreditata a favore del comune di Mattuglie (allegato n. 3).

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~art4 · fonte del testo