Art. 4 (Convenzione)
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[1]Pure in relazione alla chiave generale saranno ripartiti i seguenti fondi e fondazioni (allegato n. 11):
- a)il patrimonio dell'Istituto di assicurazione per il bestiame;
- b)il patrimonio del Fondo delle colonie agricole;
- c)il patrimonio dell'Ufficio vini;
- d)il patrimonio dell'Ufficio olii;
- e)il patrimonio della Fondazione pro marineria istriana;
- f)il patrimonio del Fondo vigili.
[2]Per i patrimoni di cui alle lettere a), b), c), d), e), vengono considerate le consistenze al 31 dicembre 1930; per quello del fondo di cui la lettera f) la consistenza al 31 dicembre 1920.
[3]Il patrimonio del fondo per sovvenzioni alle Casse rurali e agli asili infantili nella sua consistenza al 31 dicembre 1920, viene suddiviso in ragione al numero delle Casse rurali esistenti in questa data (allegato n. 12).
[4]Non vengono divise: a) la fondazione Vidulich; b) la fondazione pro Ginnasio di Pisino; c) la fondazione Sucic Antonio.
[5]Le fondazioni a) e b) restano in Amministrazione italiana, la fondazione c) sara' ceduta all'Amministrazione del Banato della Sava (Savska Banovina).
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
