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[1]Pure in relazione alla chiave generale saranno ripartiti i seguenti fondi e fondazioni (allegato n. 11):

  • a)il patrimonio dell'Istituto di assicurazione per il bestiame;
  • b)il patrimonio del Fondo delle colonie agricole;
  • c)il patrimonio dell'Ufficio vini;
  • d)il patrimonio dell'Ufficio olii;
  • e)il patrimonio della Fondazione pro marineria istriana;
  • f)il patrimonio del Fondo vigili.

[2]Per i patrimoni di cui alle lettere a), b), c), d), e), vengono considerate le consistenze al 31 dicembre 1930; per quello del fondo di cui la lettera f) la consistenza al 31 dicembre 1920.

[3]Il patrimonio del fondo per sovvenzioni alle Casse rurali e agli asili infantili nella sua consistenza al 31 dicembre 1920, viene suddiviso in ragione al numero delle Casse rurali esistenti in questa data (allegato n. 12).

[4]Non vengono divise: a) la fondazione Vidulich; b) la fondazione pro Ginnasio di Pisino; c) la fondazione Sucic Antonio.

[5]Le fondazioni a) e b) restano in Amministrazione italiana, la fondazione c) sara' ceduta all'Amministrazione del Banato della Sava (Savska Banovina).

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~convenzione-art4 · fonte del testo