Art. 7 (Convenzione)
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Restano a carico dell'Amministrazione provinciale dell'Istria i provvedimenti sanitari, scolastici e gli altri eventuali presi fino ai giorni dello sgombero a sensi delle leggi allora vigenti a favore dei territori passati a formar parte del Regno jugoslavo; del pari restano a suo carico fino giorni indicati gli emolumenti di attivita' ed i provvedimenti di riposo per maestri ed i provvedimenti di riposo per funzionari comunali che abbiano acquistato la cittadinanza jugoslava.
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
