Art. 7 (Accordo C)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009. 65 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Entro il termine massimo di tre mesi dal pagamento degli importi fissati all'art. 2 gli Istituti di credito saranno tenuti a trasmettere a proprie spese al Comune patrimoniale di Castua le debitoriali e gli eventuali altri documenti in una ad un estratto della partita dei debitori ceduti.
tolto: Detti Istituti dovranno dare al nominato Comune tutte quelle informazioni che dovessero venir chieste in relazione all'effettuata cessione.aggiunto: Accordo C-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~accordo-c-art7 · fonte del testo