Art. 9 (Convenzione)
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Spetta al fondo provinciale dell'Istria la somma concordata di L. 100.000 per addizionali provinciali maturate sino ai termini di sgombero sia rispetto ad immobili situati nei territori passati, sotto sovranita' jugoslava, sia rispetto alle persone ivi esistenti, incassate e non versate o prescritte e non incassate.
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
