Art. 1 (Accordo sull'assistenza in caso di disoccupazione)
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[1]Accordo sull'assistenza in caso di disoccupazione annesso alla Convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali del 20 giugno 1939.
[2]Art. 1.
[3]I cittadini di ciascuno dei due Stati sono parificati nell'altro Stato ai nazionali per quanto concerne i diritti e gli obblighi per l'assistenza in caso di disoccupazione. Tale norma si applica anche ai supplementi per i familiari del lavoratore disoccupato, ovunque essi risiedano.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025
