Ai fini del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza mutualistica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981, i periodi di disoccupazione di cui all'articolo 2 della presente legge sono assimilati a periodi di contribuzione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1371~art4 · fonte del testo