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[1]Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico sulle assicurazioni sociali

[2]S. M. il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia e il Cancelliere del Reich Germanico, animati dal desiderio di sviluppare le relazioni fra i due Stati nel campo delle assicurazioni sociali, hanno deciso di concludere una convenzione e a questo scopo hanno nominato quali loro plenipotenziari:

[3]S. M. il Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia:

[4]il dott. Francesco Gerbasi, ispettore generale capo al R. Ministero degli Affari Esteri, il dott. Tomaso Perassi, professore ordinario nella R. Universita' di Roma, il dott. Giommaria Cau, delegato corporativo al R. Ministero delle corporazioni,

[5]Il Cancelliere del Reich Germanico:

[6]il dott. Hans Engel, direttore ministeriale al Ministero del lavoro del Reich, il signor Julius Gunther, consigliere di Legazione al Ministero degli affari esteri;

[7]i quali, dopo reciproca comunicazione dei rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[8]Art. 1.

[9]I cittadini italiani ed i cittadini tedeschi e i loro aventi diritto sono parificati, gli uni agli altri, nei diritti e negli obblighi derivanti dalle assicurazioni sociali obbligatorie e volontarie dei due Stati (art. 2).

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art1 · fonte del testo