Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025. 161 parole tolte, 23 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: (1) Le presenteConvenzione si riferisce:
tolto: 1. in Italia:
tolto: a) alla legislazione generale sull'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti;
tolto: b) alla legislazione sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
tolto: c) alla legislazione sull'assicurazione contro la tubercolosi;
tolto: d) alla legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro sull'assicurazione e sull'assistenza malattia;
tolto: e) alla legislazione sull'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, a favore del personale delle aziende concessionarie di servizi pubblici di trasporto;
tolto: f) alla legislazione sull'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia
tolto: g) alla legislazione speciale sull'assicurazione infortuni, malattie, invalidita', vecchiaia e superstiti della gente di mare;
tolto: 2. in Germania
tolto: a) al Codice delle assicurazioni del Reich;
tolto: b) alla legge sull'assicurazione impiegati;
tolto: c) alla legge del Reich per gli addetti alle miniere.
tolto: ( 2) La presente Convenzione si estende anche a tutte le disposizioni vigenti e a quelle che fossero in avvenire emanate per il perfezionamento, la modificazione e l'applicazione della legislazione sopra menzionata.aggiunto: Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico sulle assicurazioni sociali-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art2 · fonte del testo