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Se ad un assicurato, al quale sia stata liquidata una prestazione delle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali dall'istituto assicuratore di uno Stato e dovesse nell'altro Stato essere liquidata una ulteriore prestazione a seguito di un nuovo infortunio o di una malattia professionale, l'istituto assicuratore di questo Stato terra, conto della precedente prestazione come se anche questa fosse a suo carico.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art11 · fonte del testo