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[1](1) L'Autorita' di uno dei due Stati che compie l'inchiesta riguardante l'infortunio di un cittadino dell'altro Stato deve dare immediata comunicazione delle conclusioni dell'inchiesta stessa all'Ufficio diplomatico o consolare competente.
[2](2) L'autorita' diplomatica o consolare puo' prendere visione degli atti dell'inchiesta e di quelli successivi nella stessa misura che gli interessati stessi.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025
