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[1](1) L'Autorita' di uno dei due Stati che compie l'inchiesta riguardante l'infortunio di un cittadino dell'altro Stato deve dare immediata comunicazione delle conclusioni dell'inchiesta stessa all'Ufficio diplomatico o consolare competente.

[2](2) L'autorita' diplomatica o consolare puo' prendere visione degli atti dell'inchiesta e di quelli successivi nella stessa misura che gli interessati stessi.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art12 · fonte del testo