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Le disposizioni dell'art. 8 sono applicabili anche alle prestazioni in natura da corrispondersi in conseguenza di un infortunio, se un assicurato di uno Stato resiede o trasferisce la propria residenza nel territorio dell'altro Stato.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art13 · fonte del testo