Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025. 568 parole tolte, 23 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: (1) Nei casi di applicazione dell'art. 14 (cumulo dei periodi di assicurazione) di istituti assicuratori dei due Stati calcolano nel modo seguente le prestazioni che essi dovranno corrispondere.
tolto: (2) Ogni istituto assicuratore accerta secondo le norme della propria legislazione e con riguardo alle disposizioni della presenteConvenzione (articoli 14, 16) se l'assicurato soddisfa alle condizioni per il diritto alle prestazioni. In questo caso la pensione e' costituita:
tolto: 1° per l'istituto assicuratore germanico: dalla parte corrispondente al rapporto dei periodi di assicurazione compiuti in Germania, rispetto alla somma dei periodi compiuti nei due Stati, per quanto concerne:
tolto: a) la quota fissa;
tolto: b) i supplementi per i figli;
tolto: c) la quota dipendente dai contributi fino all'ammontare annuo di R. M. 120;
tolto: ed inoltre, senza riduzione:
tolto: d) dalla quota dipendente dai contributi che eccede lo ammontare annuo di R. M. 120.
tolto: Le disposizioni sul completamento e sul minimo della quota dipendente dai contributi non vengono applicate;
tolto: 2° per l'istituto assicuratore italiano: dalla parte corrispondente al rapporto dei periodi di assicurazione compiuti in Italia rispetto alla somma dei periodi compiuti nei due Stati per quanto concerne:
tolto: a) il concorso dello Stato;
tolto: b) la quota che eccede il prodotto della totalita' dei contributi versati in Italia per il coefficiente piu' basso che serve al calcolo della pensione;
tolto: ed inoltre, senza riduzione:
tolto: c) dalla quota che corrisponde al prodotto della totalita' dei contributi versati in Italia per il coefficiente piu' basso che serve al calcolo della pensione.
tolto: (3) Il paragrafo 2, n. 1, si applica pure per il calcolo delle prestazioni dipendenti dall'assicurazione germanica per le pensioni degli addetti alle miniere nei casi dell'art. 14, paragrafo 2 (cumulo dei periodi dell'assicurazione germanica per le pensioni degli addetti alle miniere e dell'assicurazione italiana invalidita' e vecchiaia); tuttavia si applicano le seguenti disposizioni particolari;
tolto: a) se e' maturato un diritto alle prestazioni dell'assicurazione germanica per gli addetti alle miniere anche senza applicazione dell'art. 14, paragrafo 2, la quota dipendente dai contributi di tale assicurazione e' calcolata secondo il paragrafo 2, n. 1;
tolto: b) se invece un diritto alle prestazioni dell'assicurazione germanica degli addetti alle miniere matura solo computando i periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione italiana invalidita' e vecchiaia secondo l'art. 14, paragrafo 2, e' liquidata la parte dell'importo totale della prestazione dipendente dall'assicurazione per le pensioni degli addetti alle miniere che corrisponde al rapporto del periodo compiuto nell'assicurazione germanica per gli addetti alle miniere rispetto alla somma dei periodi di assicurazione compiuti nella professione di minatore nei due Stati.
tolto: (4) Per il calcolo delle prestazioni dipendenti dall'assicurazione italiana invalidita' e vecchiaia della gente di mare nei casi dell'art. 14, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni particolari:
tolto: a) se l'assicurato ha compiuti sotto il regime dell'assicurazione italiana della gente di mare il periodo minimo di navigazione prescritto per avere diritto alle prestazioni dipendenti da tale assicurazione, i complementi di prestazione dipendenti dall'assicurazione speciale italiana non subiscono riduzione;
tolto: b) se per raggiungere il periodo minimo di navigazione per aver diritto alle prestazioni dell'assicurazione speciale italiana e' necessario tener conto anche dei periodi compiuti come assicurato alla Cassa germanica della gente di mare, i complementi di prestazione dipendenti dall'assicurazione speciale italiana sono liquidati in proporzione dei periodi di tempo compiuti nell'assicurazione speciale italiana rispetto alla somma dei periodi compiuti nell'assicurazione speciale italiana e nella Cassa germanica della gente di mare.
tolto: c) in ogni caso, le prestazioni dipendenti dall'assicurazione generale italiana sono calcolate secondo il paragrafo 2, n. 2.aggiunto: Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico sulle assicurazioni sociali-art. 15 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art15 · fonte del testo