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[1](1) Le presente Convenzione si riferisce:

[2]1. in Italia:

  • a)alla legislazione generale sull'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti;
  • b)alla legislazione sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • c)alla legislazione sull'assicurazione contro la tubercolosi;
  • d)alla legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro sull'assicurazione e sull'assistenza malattia;
  • e)alla legislazione sull'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, a favore del personale delle aziende concessionarie di servizi pubblici di trasporto;
  • f)alla legislazione sull'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia
  • g)alla legislazione speciale sull'assicurazione infortuni, malattie, invalidita', vecchiaia e superstiti della gente di mare;

[3]2. in Germania

  • a)al Codice delle assicurazioni del Reich;
  • b)alla legge sull'assicurazione impiegati;
  • c)alla legge del Reich per gli addetti alle miniere.

[4](2) La presente Convenzione si estende anche a tutte le disposizioni vigenti e a quelle che fossero in avvenire emanate per il perfezionamento, la modificazione e l'applicazione della legislazione sopra menzionata.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art2 · fonte del testo