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Quando sia necessario calcolare un importo espresso nella valuta dell'altro Stato, esso sara' calcolato - con riserva delle disposizioni dell'art. 17 - secondo il corso del cambio alla Borsa della capitale dello Stato, nella valuta del quale e' espresso.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art21 · fonte del testo