Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Gli Istituti, le Autorita' e i Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati si presteranno reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione nella stessa misura che se si trattasse dell'esecuzione delle proprie assicurazioni sociali. Essi possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, valersi del tramite dell'Autorita' diplomatica o consolare competente di tale Stato.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art22 · fonte del testo