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Gli accertamenti medici, che sono necessari per l'applicazione di assicurazioni sociali di uno Stato e che riguardano un beneficiario residente nell'altro Stato, saranno eseguiti dall'istituto assicuratore competente dello Stato di residenza del beneficiario su richiesta ed a spese dell'istituto debitore.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art23 · fonte del testo