Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Gli accertamenti medici, che sono necessari per l'applicazione di assicurazioni sociali di uno Stato e che riguardano un beneficiario residente nell'altro Stato, saranno eseguiti dall'istituto assicuratore competente dello Stato di residenza del beneficiario su richiesta ed a spese dell'istituto debitore.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025
