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Gli Istituti, le Autorita' ed i Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati, per l'applicazione di questa Convenzione, corrispondono direttamente tra di loro, con gli assicurati e coi loro legali rappresentanti. Essi redigono la loro corrispondenza nella loro lingua ufficiale.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art24 · fonte del testo