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Le autorita' diplomatiche e consolari dei due Stati sono autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi-diritto cittadini del rispettivo Stato dinanzi a tutti gli Istituti, Autorita' e Tribunali competenti in materia di assicurazioni sociali dell'altro Stato.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art25 · fonte del testo