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Le istanze, che gli assicurati ed i loro aventi-diritto indirizzano agli Istituti, alle Autorita' ed ai Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati in applicazione della presente Convenzione, come pure gli altri atti decorrenti per l'applicazione di assicurazioni sociali, non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art26 · fonte del testo