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Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati sono autorizzate a completare ed a modificare, di comune accordo, le disposizioni della presente Convenzione; in particolare le due Supreme Autorita' amministrative, qualora uno dei due Stati abbia concluso o concluda con un terzo Stato una Convenzione sulle assicurazioni sociali si accorderanno sul modo di prendere in considerazione i periodi di contribuzione compiuti nel terzo Stato agli effetti del periodo di attesa, della aspettativa e del calcolo delle prestazioni.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025
