Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati concorderanno disposizioni particolari:
- a)sulle notificazioni relative all'applicazione di assicurazioni sociali di uno Stato a cittadini dell'altro Stato, sulla base della procedura finora in vigore;
- b)sulle modalita' dei pagamenti, dipendenti da assicurazioni sociali, dal territorio di uno Stato in quello dell'altro;
- c)sulla riscossione di contributi arretrati o di altri crediti, derivanti da un rapporto assicurativo, degli istituti assicuratori di uno Stato verso debitori dell'altro Stato.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025
