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Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati concorderanno disposizioni particolari:

  • a)sulle notificazioni relative all'applicazione di assicurazioni sociali di uno Stato a cittadini dell'altro Stato, sulla base della procedura finora in vigore;
  • b)sulle modalita' dei pagamenti, dipendenti da assicurazioni sociali, dal territorio di uno Stato in quello dell'altro;
  • c)sulla riscossione di contributi arretrati o di altri crediti, derivanti da un rapporto assicurativo, degli istituti assicuratori di uno Stato verso debitori dell'altro Stato.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art32 · fonte del testo