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[1](1) In deroga al principio dell'art. 3 sono stabilite le seguenti eccezioni:

  • a)I dipendenti di una azienda, avente sede in uno dei due Stati, che siano inviati per un limitato periodo di tempo nel territorio dell'altro Stato, continuano ad essere soggetti per la loro assicurazione alle disposizioni dello Stato in cui l'azienda ha la propria, sede, sempreche' la permanenza nello altro Stato non superi il periodo di sei mesi. La stessa norma vale per i dipendenti di un'azienda avente la propria sede in uno dei due Stati, che soggiornano, a piu' riprese, nel territorio dell'altro Stato a causa della particolare natura del lavoro che essi debbono compiere e sempreche' ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi;
  • b)Per gli addetti ad imprese esercenti pubblici servizi di trasporto di uno degli Stati che siano occupati nel territorio dell'altro, sia temporaneamente, sia in maniera permanente su linee d'intercomunicazione o in stazioni di frontiera, si applicano nei riguardi della loro assicurazione esclusivamente le norme dello Stato in cui l'azienda ha la propria sede;
  • c)Per gli addetti a Uffici pubblici (doganali, postali, controllo passaporti, ecc.) che siano da questi inviati nel territorio dell'altro Stato, si applicano, nei riguardi della loro assicurazione, le norme dello Stato da cui sono inviati;
  • d)I cittadini di uno dei due Stati che siano occupati presso una Rappresentanza diplomatica o consolare del loro Stato, o presso i capi, membri, o impiegati di tale Rappresentanza, si applicano, per la loro assicurazione, le norme dello Stato cui appartengono.

[2](2) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Stati sono soggetti, per quanto concerne la loro assicurazione, alle norme dello Stato al quale la nave appartiene. Tuttavia le persone assunte da una nave battente la bandiera di uno dei due Stati, per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o di sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato sono soggette, per quanto concerne la loro assicurazione, alle norme dello Stato al quale appartiene il porto.

[3](3) Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati possono stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio dell'art. 3. Esse possono inoltre convenire che le eccezioni, previste nell'art. 4 paragrafo 1, non sono applicabili in casi particolari.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art4 · fonte del testo