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[1](1) I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti, come pure i loro aventi-diritto, godono, in quanto risiedono in uno dei due Stati, delle prestazioni delle assicurazioni sociali, acquisite in base alle disposizioni di ciascuno dei due Stati ed alla presente Convenzione, ivi compresi, senza alcuna restrizione, i supplementi a carico di fondi pubblici.

[2](2) I cittadini dell'altro Stato come pure i loro aventi-diritto che risiedono in un terzo Stato godono le prestazioni delle assicurazioni sociali di uno Stato compresi i supplementi a carico di fondi pubblici, alle stesse condizioni e nella stessa misura come i propri cittadini, che risiedono in quel terzo Stato.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art5 · fonte del testo