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Gli assicurati, i quali dopo il verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione si trasferiscono nel territorio dell'altro Stato, conservano per se stessi i diritti all'assistenza malattie, quando prima del trasferimento abbiano avuto il consenso al trasferimento della residenza dall'istituto assicuratore competente.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025
