[1]Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente del paragrafo 8 della Dichiarazione, dell'articolo 4 del Protocollo di cui alla lettera b) e del penultimo capoverso del Protocollo di cui alla lettera c) dell'articolo precedente.

[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962

[4]SEGNI

[5]FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI - RUMOR - COLOMBO - POETI

Testo vigente dal 7 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1637~art2 · fonte su Normattiva