[1]Il terzo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte".
[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 febbraio 1981
[4]PERTINI
[5]FORLANI - COLOMBO - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI
Testo vigente dal 4 marzo 1981
