[1]Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 della convenzione stessa.

[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 5 maggio 1976

[4]LEONE

[5]MORO - RUMOR - COSSIGA - BONIFACIO - FORLANI

[6]Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401~approvazione-art2 · fonte su Normattiva