[1]Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 della convenzione stessa.
[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 maggio 1976
[4]LEONE
[5]MORO - RUMOR - COSSIGA - BONIFACIO - FORLANI
[6]Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Testo vigente dal 12 giugno 1976
