[1]Accordo addizionale alla Convenzione italo-sammarinese del 26 marzo 1927 per l'impianto e l'esercizio della ferrovia elettrica San marino-Rimini.
[2]Il Governo della Serenissima Repubblica di San Marino ed il Governo italiano, nell'intento di precisare e di integrare le disposizioni della Convenzione stipulata a Roma il 26 marzo 1927 per l'impianto e l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini, hanno convenuto quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]La vigilanza della linea, in materia di polizia, e' affidata a funzionari italiani sul territorio italiano e a funzionari sammarinesi sul territorio della Repubblica.
[5]I due Governi si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni che all'uno o all'altro di essi potessero occorrere nei riguardi della linea in materia di polizia.
Testo vigente dal 22 dicembre 1942
